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Sez. 4, Sentenza n. 241 del 26/01/1996 Cc. (dep. 13/03/1996) Rv. 205201 - 01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento | Lettura del dispositivo in udienza - Irritualità - Nullità - Esclusione - Conseguenze della lettura - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205201-01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento

Qualora il processo di appello venga celebrato con il rito camerale ex art. 599 cod. proc. pen., è da ritenere irrituale la lettura del dispositivo in udienza. Poiché tale irritualità non dà luogo a nullità, che è sanzione tassativamente prevista dalla legge, è da escludere che la lettura detta possa considerarsi "tamquam non esset". Essa, pertanto, in quanto effettuata, equivale ad una notifica del provvedimento con conseguenze relative alla sola decorrenza dei termini di impugnazione. (Nella fattispecie, il dispositivo della sentenza conclusiva del giudizio di appello svoltosi con il rito camerale era stato letto in udienza alla presenza dell'imputato e del difensore. Costoro, benché la motivazione della sentenza fosse stata depositata entro il termine ordinario di quindici giorni non avevano esercitato il loro diritto di impugnazione entro trenta giorni dalla scadenza del quindicesimo giorno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)