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Sez. L, Sentenza n. 296 del 25/01/1975 (Rv. 373517 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANTE DI PERSONA GIURIDICA - PROVA DELLA RAPPRESENTANZA - NECESSITA - LIQUIDATORE DI SOCIETA PER AZIONI - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO - PUBBLICITA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373517-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANTE DI PERSONA GIURIDICA - PROVA DELLA RAPPRESENTANZA - NECESSITA - LIQUIDATORE DI SOCIETA PER AZIONI - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO - PUBBLICITA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*

Il soggetto che si costituisce in giudizio allegando la propria qualita di rappresentante di una persona giuridica ha l'Onere di dare la prova di tale qualita quando la stessa sia contestata, ne, trattandosi di liquidatore di societa per azioni, puo essere invocata, al fine di sottrarsi a tale Onere, l'avvenuta pubblicita effettuata a norma di legge sulla liquidazione della societa e sulla nomina del liquidatore, trattandosi di pubblicita diretta a rendere opponibili ai terzi i fatti che ne sono oggetto, ma non a creare una presunzione di conoscenza di essi erga omnes e quindi anche nei confronti del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2452, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)