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Sez. 1, Sentenza n. 5344 del 13/10/1981 (Rv. 416079 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - QUIETANZA - EFFICACIA PROBATORIA - NEI RAPPORTI CON IL FISCO - CARATTERE ESCLUSIVO - NEI RAPPORTI CON I TERZI - SOSTITUIBILITÀ - LIMITI - UTILIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO EX ART. 69 DEL R.D. N. 3270 DEL 1923 - IMPOSSIBILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1981-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416079-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - QUIETANZA - EFFICACIA PROBATORIA - NEI RAPPORTI CON IL FISCO - CARATTERE ESCLUSIVO - NEI RAPPORTI CON I TERZI - SOSTITUIBILITÀ - LIMITI - UTILIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO EX ART. 69 DEL R.D. N. 3270 DEL 1923 - IMPOSSIBILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.*

In tema di tassa di successione, la quietanza prevista dall'art. 67 dell'abrogato R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 è indispensabile, al fine di provare l'avvenuto pagamento del tributo, solo nei rapporti con il fisco (che contesti siffatto pagamento), mentre, nei rapporti tra privati, non può negarsi aprioristicamente alla parte sfornita di detta quietanza di dimostrare altrimenti il pagamento in questione, salvo, in tal caso, l'Onere di una prova più rigorosa e la impossibilità di giovarsi, nei confronti degli obbligati al menzionato pagamento, della particolare procedura di rimborso contemplata dall'art. 69 del citato decreto, che consente di ottenere all'uopo dal pretore un "ordine di pagamento esecutivo".*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 67, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)