Sez. 3, Sentenza n. 1863 del 18/02/2000 (Rv. 534085 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE | Produzione di un evento dannoso - Colpa - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE
Il convincimento del giudice del merito in ordine alla sussistenza della colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si sottrae al sindacato di legittimità, a condizione che la motivazione che lo sorregge sia congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)