Sez. 3, Sentenza n. 5517 del 16/05/1991 (Rv. 472206 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito legge 11 agosto 1973 n. 533) - Procedimento di primo grado - Prova - Assunzione - In genere | Assunzione della prova da parte di un solo componente del Collegio - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Deducibilità - Condizioni - Mezzi.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito legge 11 agosto 1973 n. 533) - Procedimento di primo grado - Prova - Assunzione - In genere
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'assunzione della prova da parte di un solo componente del Collegio, all'uopo delegato, e non dal Collegio, non determina l'inesistenza della sentenza ma la sua nullità insanabile da far valere, a norma dell'art. 161 cod. proc. civ., nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione, con la conseguenza che, se non è stata dedotta in appello, la nullità predetta non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 161, Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 420, Cod. Civ. art. 437
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)