Sez. 1 - , Sentenza n. 22375 del 25/07/2023 (Rv. 668462 - 02)
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE | Clausola "roulette russa" - Inserita nei patti parasociali - Applicabilità del principio di equa valorizzazione delle azioni - Esclusione - Fondamento.
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE
Alla clausola cd. "russian roulette", contenuta in un patto parasociale, non è applicabile analogicamente il principio di equa valorizzazione delle azioni, previsto, in caso di recesso del socio, dall'art. 2437 ter c.c., e in caso di riscatto delle azioni, dall'art. 2437 sexies c.c., in quanto detta clausola non costituisce in stato di soggezione il socio oblato rispetto a quello che la attiva, ma lascia al primo la facoltà di acquistare, allo stesso prezzo, la partecipazione del socio proponente.
Cod. Civ. art. 2437 ter, Cod. Civ. art. 2437 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)