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Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa

Testo in vigore al

Art. 11-quater Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni".

Art. 11-quinquies Usura e usura impropria

1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";

  2. b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale o di intermediazione finanziaria".

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 644-bis (Usura impropria). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficolta' economica o finanziaria di persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644".

Capo II. Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio

Art. 12 Disposizioni in materia di armi

1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono sostituite dalle seguenti: "a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti".

4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente:
"I commercianti di armi devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati".

5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto il seguente periodo: "e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'". 6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356.

8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, ....

9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356.

10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356.

11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalita' di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica.

Art. 12-ter Disposizione in materia di stupefacenti

1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,.

Art. 12-quater Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648- ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilita' provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresi' punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' data immediata notizia all'autorita' giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, puo' con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilita', ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; e' disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.

Art. 12-quinquies Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 -bis e 648 -ter del codice penale, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648 -bis e 648 - ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 -bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416 -bis, 629, 630, 644 e 644 -bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilita' sono confiscati.

Titolo III. Nuove misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Art. 13 Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona e' ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio puo' autorizzare specifiche modalita' esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.
2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.
3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.".

2. Dopo l'articolo 13- bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente:
"Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alterna- tive alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorita' che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento puo' essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30- ter, 47, 47- ter e 50. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui l'autorita' indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.
3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.".

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

  1. d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente:
" 3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.".

Titolo IV. Norme in materia penitenziaria

Art. 14 Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena

1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
" 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se gia' concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura.".

Art. 15 Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata

1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' cosi' modificato:

  1. a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti ). - 1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13- ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva.";

  2. b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    "3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.".

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alterna- tive alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorita' di polizia ... comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento e' adottato dalla competente autorita' in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

Art. 16 Colloqui investigativi

1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per il personale indicato nell'articolo 18-bis.".

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis,".

3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 18- bis (Colloqui a fini investigativi). - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facolta' di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalita' organizzata.
2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata:
a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.
3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono anno- tate ... in apposito registro riservato tenuto presso l'autorita' competente al rilascio.
4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e' richiesta, e del colloquio e' data immediata comunicazione all'autorita' ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.
5. La facolta' di procedere a colloqui personali con detenuti e internati e' attribuita, senza necessita' di autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalita' delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-bis della legge".

6. Nel comma 6 dell' articolo 1- quinquies del decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 , le parole: "puo' essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.".

Art. 17 Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e' aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unita'.

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia puo' avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale e' attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel persente articolo e' valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 68.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Art. 18 Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.".

Art. 19 Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario

1. All'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
" 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4- bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.".

Art. 20 Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalita' e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalita' e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

Titolo V. Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali

Art. 21 Applicazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e' sostituito dal seguente:
" 7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti.".

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21-bis Sospensione dei termini delle indagini preliminari

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, e' aggiunto il seguente:
"La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata"
.

Art. 21-quater Procuratore nazionale antimafia

1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente:
"2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali".

2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2".

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalita' urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 21-quinquies Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia

1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente:
"4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto".