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Sez. 1, Ordinanza n. 7323 del 19/03/2024 (Rv. 670647-01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Collegamento negoziale - Tra un contratto per cui è necessaria la forma scritta ed uno a forma libera - Necessità di forma scritta anche del secondo - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670647-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI

Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.

Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1656

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)