Sez. U, Sentenza n. 3087 del 19/05/1982 (Rv. 421017 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CAUSA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CAUSA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - LIMITI.*
Il difetto di "legitimatio ad causam", la quale si identifica nel potere o dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, e, quindi, di ottenere o subire una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ove la relativa questione non resti preclusa per aver formato oggetto di precedente statuizione non impugnata. (V 2183/81, mass n 412908).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)