Sez. 1, Sentenza n. 7530 del 08/07/1991 (Rv. 472998 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - In genere | Trasferimento di area con sovrastante fabbricato - Criterio di tassazione fissato dall'art. 6 sesto comma del D.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità - Presupposto - Ultimazione della costruzione alla data del trasferimento - Necessità - Mancanza - Conseguenza - Applicazione del criterio di tassazione fissato dal primo comma della citata norma.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - In genere
In tema d'INVIM con riguardo al trasferimento di area con sovrastante fabbricato, il criterio di tassazione fissato dall'art. 6 sesto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, con il separato computo dell'incremento di valore del suolo e di quello della costruzione, postula che quest'ultima sia ultimata alla data di detto trasferimento, sicché, in difetto, trova applicazione la regola generale del primo comma della citata norma, dovendosi tenere conto dell'incremento di valore dell'immobile unitariamente inteso, del quale il fabbricato non ultimato configura una componente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)