Sez. 1, Sentenza n. 3589 del 15/12/1982 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158618 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - APPARTENENZA DELL'ABITAZIONE - NOZIONE - CORTILE COMUNE - APPARTENENZA - ESCLUSIONE - RATIO.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - APPARTENENZA DELL'ABITAZIONE - NOZIONE - CORTILE COMUNE - APPARTENENZA - ESCLUSIONE - RATIO.*
La nozione di appartenenza dell'abitazione - rilevante ai fini del porto senza licenza di armi - deve ricavarsi avendo presente il concetto civilistico di pertinenza, che implica un rapporto di strumentalità e complementarità funzionale tra i due beni inteso come rapporto durevole di pertinenza ed accessorietà, tale da far ritenere appartenenza ciò che concorre a soddisfare le esigenze concrete delle persone cui l'abitazione serve da alloggio. È insito, però, nella natura stessa del rapporto pertinenziale il carattere di esclusività della funzione accessoria; sicché non può ritenersi appartenenza di abitazione, ai fini predetti, uno spiazzo comune o un cortile comune a più edifici, in quanto, per il fatto stesso di essere destinati al loro complessivo servizio, non sono subordinati, con carattere di esclusività, ad alcuno di essi e tanto meno alle singole parti di ciascuno. (V mass n 151928; (V mass n 146963; (V mass n 131403).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)