Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 23/07/2007 (Rv. 600438 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Costruzione realizzata con mezzi e manodopera altrui - Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
La responsabilità ex art. 1669 cod. civ. trova applicazione anche quando il venditore-costruttore abbia realizzato l'edificio servendosi dell'opera di terzi, se la costruzione sia ad esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo. Nel caso di specie non è stato ritenuto sufficiente, per escludere costruttrice (e venditrice) l'applicazione dell'art. 1669 cod. civ. che la Cooperativa edilizia non avesse fornito nè mezzi nè manodopera propria non essendo stato accertato se fosse direttamente responsabile del progetto, se avesse assunto la direzione lavori e se i difetti riscontrati fossero riconducibili all'attività esercitata da essa o da suoi ausiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)