diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10199 del 20/06/2012 (Rv. 622882 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE | Deliberazioni dell'assemblea - Impugnazione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Limiti - Esame della sola legittimità, e non del merito - Mancata apertura di conto corrente intestato al condominio - Sindacabilità della questione mediante impugnazione ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622882-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE

Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità. Ne consegue che non è suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 cod. civ., l'operato dell'assemblea condominiale in relazione alla questione inerente alla mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio, su cui depositare da parte dell'amministratore le somme ricevute, attenendo la stessa all'opportunità o alla convenienza dell'adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)