Sez. 3, Sentenza n. 1550 del 13/02/1998 (Rv. 512602 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Amministratore - Potere di rappresentanza - Portata - Nel caso di limitazione all'ordinaria amministrazione - Cessione del diritto di riscatto del bene oggetto del contratto di leasing e rinuncia implicita alla restituzione della cauzione - Atto di ordinaria amministrazione - Configurabilità - Insussistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
In tema di poteri di rappresentanza dell'amministratore della società in nome collettivo, se può astrattamente ritenersi che costituisca atto di ordinaria amministrazione e, comunque, atto coerente con l'oggetto societario il mancato esercizio, in sè considerato, della cosiddetta facoltà di compera del bene oggetto del contratto di leasing, trattandosi di scelta negoziale già presente nell'originario schema contrattuale e, comunque, afferente a beni strumentali all'esercizio dell'impresa, altrettanto non può dirsi della cessione del diritto di riscatto del bene e della rinunzia implicita alla restituzione della cauzione previsti nel contratto di leasing.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)