Sez. U, Sentenza n. 926 del 24/02/1978 (Rv. 390263 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - POTERI DELLA PA - SANZIONI - EDIFICAZIONE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N 1497 DEL 1939 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SULL'AN DEL PROVVEDIMENTO O SUL QUANTUM DELLA SANZIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - POTERI DELLA PA - SANZIONI - EDIFICAZIONE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N 1497 DEL 1939 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SULL'AN DEL PROVVEDIMENTO O SUL QUANTUM DELLA SANZIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
Il giudizio con il quale il privato si opponga all'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, emessa a suo carico ai sensi dell'art 15 della legge 29 giugno 1939 n 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, per aver edificato in violazione degli obblighi e degli ordini di cui alla legge medesima, e devoluta alla Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, non del giudice ordinario, tanto se investa l'an di detto provvedimento, quanto se si limiti a porre in discussione la Determinazione del quantum. Tale sanzione pecuniaria, infatti, e prevista dalla citata norma in via alternativa alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, secondo una scelta discrezionalmente affidata all'autorita amministrativa, e, conseguentemente, viene ad incidere su una posizione soggettiva del privato analoga a quella configurabile nella sanzione 'ripristinatorià, cioe di interesse legittimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)