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Sez. 1, Sentenza n. 938 del 29/01/1992 (Rv. 475484 - 01)

Adozione nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - In genere | Affidamento etero-familiare e pronuncia di adottabilità - Rispettivi presupposti - Mancanza insuperabile di ambiente familiare idoneo - Accertamento - Conseguenze - Dichiarazione del minore in stato di adottabilità - Legittimità - Precedente affidamento etero-familiare - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475484-01

Adozione nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - In genere

In tema di adozione di un minore, la situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità, si differenzia soltanto per la prognosi, in quanto la mancanza di ambiente familiare idoneo è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità. Ne consegue che legittimamente il giudice del merito, accertata la insufficienza dell'assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, dichiara il minore in stato di adottabilità, anche se, per il passato, in analoga situazione, si sia provveduto con l'affidamento etero-familiare, che si sia rivelato inidoneo a risolvere la condizione del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)