Sez. 6, Sentenza n. 704 del 23/06/1971 Ud. (dep. 30/09/1971) Rv. 119147 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - DETERMINATA DA ATTI COMPIUTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO - GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO SU UN'ISTANZA DI LIBERTA PROVVISORIA - INCOMPATIBILITA ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - DETERMINATA DA ATTI COMPIUTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO - GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO SU UN'ISTANZA DI LIBERTA PROVVISORIA - INCOMPATIBILITA ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Le ragioni di incompatibilita del giudice con il procedimento sottoposto al suo esame sono tassativamente indicate dalla legge e non consentono un'interpretazione analogica. Per quanto riguarda l'incompatibilita determinata da Atti compiuti nello stesso procedimento, l'art 61 cod proc pen limita l'incompatibilita alla partecipazione al dibattimento soltanto per il giudice che ha pronunciato o e concorso a pronunciare la sentenza di rinvio a giudizio: in questo solo caso, infatti, vi puo essere ragione di pensare che il magistrato possa non essere guidato da piena indipendenza di giudizio, sentendosi legato alla precedente decisione, nella quale e stata gia effettivamente eseguita una valutazione delle prove ai fini di una eventuale responsabilita dell'imputato. Ogni altro provvedimento adottato nel corso dell'istruzione non rende incompatibile con il giudizio il magistrato che lo ha emesso o che e concorso ad emetterlo: pertanto il fatto del giudice che abbia pronunciato su un'istanza di liberta provvisoria, concedendo o negando il beneficio, non crea un caso di incompatibilita. (V 109354, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)