Sez. 3, Sentenza n. 517 del 14/02/1968 (Rv. 331593 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - ESAME DI DOCUMENTI, NON REGOLARMENTE PRODOTTI IN CAUSA, OLTRE I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 198 COD PROC CIV - NULLITA DELLA CONSULENZA - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - ESAME DI DOCUMENTI, NON REGOLARMENTE PRODOTTI IN CAUSA, OLTRE I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 198 COD PROC CIV - NULLITA DELLA CONSULENZA - SANATORIA.*
Le eventuali nullita della consulenza tecnica hanno sempre valore relativo per cui, se non fatte valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, sono sanate. La sanatoria si estende anche alle nullita derivanti dall'aver tenuto indebitamente conto, senza il consenso delle parti di documenti non regolarmente prodotti in causa, che il consulente tecnico, a norma dell'art.198 cod. proc. civ., puo esaminare soltanto al limitato fine di tentare, in materia contabile, la conciliazione tra le parti stesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)