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Sez. 6, Sentenza n. 139 del 28/09/1981 Ud. (dep. 09/01/1982) Rv. 151504 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI GIURIDICHE - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151504-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI GIURIDICHE - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*

Il giudice non è tenuto ad indicare nella sentenza tutti gli elementi che militino a favore o contro la concessione delle attenuanti generiche poiché per soddisfare l'Obbligo della motivazione è sufficiente che indichi quello ritenuto sufficiente ad orientare la decisione in un senso o nell'altro. (nella specie è stato ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere e personalità degli imputati). (V mass n 148066; (V mass n 143013).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)