Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 26 del 2021
Massime (1)
Massima n. 43452
- Sanità pubblica
- Norme della Regione Calabria
- Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria
- Ricorso del Governo
- Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della resistente
- Estinzione dei processi.
Leggi la massima
Sono dichiarati estinti - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo - in riferimento, nel complesso, all'art. 117, secondo comma, lett. e), l) e m), Cost. - degli artt. 2, 8, comma 1, lett. c), e 16 della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, nonché - in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 53 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che lo ius superveniens ha abrogato o modificato le norme impugnate nei termini auspicati e che alle stesse norme non è stata data medio tempore applicazione). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).
Norme impugnate
- art. 2 legge regionale Calabria 29 novembre 2019, n. 48
- art. 8, comma 1, lett. c) legge regionale Calabria 29 novembre 2019, n. 48
- art. 16 legge regionale Calabria 29 novembre 2019, n. 48
- art. 1, comma 1, legge regionale Calabria 5 dicembre 2019, n. 53
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e) Cost.
- art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
- art. 117, comma 2, lett. m) Cost.
- art. 41 Cost.
- art. 23 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera c), e 16 della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 28-31 gennaio e il 3-7 febbraio 2020, depositati in cancelleria il 30 gennaio e l'11 febbraio 2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri 7 e 15 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 9 e 11, prima serie speciale, dell'anno 2020.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 28-31 gennaio 2020, depositato il 30 gennaio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 7 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera c), e 16 della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), in riferimento, nel complesso, all'art. 117, secondo comma, lettere e), in relazione alla materia «tutela della concorrenza», l), in relazione alla materia «ordinamento civile», e m), della Costituzione;
che, con successivo ricorso notificato il 3-7 febbraio 2020, depositato l'11 febbraio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 15 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia «tutela della concorrenza»;
che la Regione Calabria non si è costituita in nessuno dei due giudizi;
che, nel corso dei giudizi, la legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 14 (Materia funeraria e di Polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 53/2019), da un lato, con l'art. 1, ha abrogato gli artt. 2 e 16 e modificato l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge reg. Calabria n. 48 del 2019; dall'altro, con l'art. 2, ha abrogato la legge reg. Calabria n. 53 del 2019;
che il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo satisfattivo il suddetto ius superveniens e rilevando che alle disposizioni impugnate non è stata data medio tempore applicazione, ha depositato atti di rinuncia ai ricorsi, previa delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 settembre 2020.
punto 2
Considerato che i ricorsi promuovono questioni in parte analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;
che, in relazione a entrambi i ricorsi, vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020;
che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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