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Sez. 2, Sentenza n. 8809 del 24/06/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214129 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Appello incidentale di una delle altre parti - Conversione del ricorso in appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214129-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

Il ricorso "per saltum" si converte in appello, secondo l'art. 569 cpv. cod. proc. pen., solo "se la sentenza è appellata da una delle parti" e quindi, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non anche nelle ipotesi in cui sia stato proposto appello incidentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)