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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 147 del 1982

Decisione
decisa il 1982-07-08, depositata il 1982-07-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:147
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14550

  • Circolazione stradale
  • Veicoli industriali
  • Circolazione con veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito
  • Sanzioni
  • Previsione espressa della responsabilità penale del solo conducente del veicolo
  • Implicita esclusione della responsabilità penale del proprietario del veicolo
  • Assunta violazione del principio di uguaglianza e di quelli relativi al contenuto ed alle finalità della pena
  • Questioni già dichiarate in parte non fondate
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito; nonché del medesimo articolo in quanto, prevedendo espressamente la responsabilità penale del solo conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente quella del conducente e del proprietario che li dichiara civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza. A prescindere infatti che la prima questione è stata già dichiarata non fondata e più volte manifestamente infondata, e che la seconda poggia su un equivoco interpretativo - in quanto, come già precisato dalla Corte, la partecipazione sia dolosa che colposa a reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi generali sul concorso di persone -, v'è da considerare che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo", per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 135/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982; 107/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313 promossi con otto ordinanze emesse il 2 ottobre 1981 e con quattro ordinanze emesse il 9 ottobre 1981 dal Pretore di Pontedecimo, e con ordinanza emessa il 12 ottobre 1981 dal Tribunale di Bergamo iscritte ai nn. da 759 a 769, 776 e 783 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68 e 75 del 1982. Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che le dodici ordinanze del Pretore di Pontedecimo indicate in epigrafe propongono, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T. U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, 4 del 1982;
punto 2
considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate ordinanze, il predetto testo dell'art. 121 del T. U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;
punto 3
ritenuto, altresì, che l'ordinanza del Tribunale di Bergamo indicata in epigrafe propone l'ulteriore questione secondo cui l'art. 121 citato, prevedendo espressamente la responsabilità penale del solo conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente quella del conducente e del proprietario in quanto li dichiara civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in danno del primo, con violazione dell'art. 3 Cost.;
punto 4
considerato che - come questa Corte ha già precisato, con l'ordinanza n. 167 del 1980 - tale questione poggia su un equivoco interpretativo, in quanto la partecipazione sia dolosa che colposa a reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi generali sul concorso di persone; che, peraltro, il sopracitato art. 12 della legge n. 38 del 1982, entrata in vigore dopo l'emanazione dell'ordinanza in questione, stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo";
punto 5
ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto delle norme sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Pretore di Pontedecimo ed al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GUSEPPE FERRARI FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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