Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 24/02/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154352 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - MOMENTO DELLA SOTTRAZIONE DELLA COSA - SUFFICIENZA - CRITERIO SPAZIALE E CRITERIO TEMPORALE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - MOMENTO DELLA SOTTRAZIONE DELLA COSA - SUFFICIENZA - CRITERIO SPAZIALE E CRITERIO TEMPORALE - IRRILEVANZA.*
L'art. 628 cod. pen., in relazione al momento consumativo del delitto di rapina, ha preso in esame solo il criterio della sottrazione della cosa, mentre nessuna giuridica Rilevanza assumono né il criterio spaziale, relativo al luogo entro cui opera la sfera di dominio della vittima, né quello temporale concernente, la durata del possesso da parte dell'agente. (V mass n 136218).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)