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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 83 del 1957

Decisione
decisa il 1957-06-07, depositata il 1957-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:83
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 425

  • Sicurezza pubblica
  • Prefetto
  • Ordinanze di necessità ed urgenza
  • Art. 2, del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
  • Preteso contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - dell'art. 2 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che attribuisce al prefetto il potere di emanare in situazioni di necessità ed urgenza ordinanze aventi forza di legge). Cfr.: sent. n. 8 del 1956.

Norme impugnate

  • art. 2 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 19 aprile 1956 del Tribunale di Locri emessa nel procedimento penale a carico di Pizzata Giuseppe ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 14 giugno 1956 ed iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1956; 2) ordinanza 27 febbraio 1956 del Pretore di Bologna emessa nel procedimento penale a carico di Zucchini Mario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 ed iscritta al n. 310 del Reg. ord. 1956; 3) ordinanza 16 giugno 1956 del Pretore di Imola emessa nel procedimento penale a carico di Mirti Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 335 del Reg. ord. 1956. Viste le deduzioni presentate in cancelleria dall'avv. Sigfrido Coppola nell'interesse di Zucchini Mario.
punto 1
Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con le tre ordinanze sopra elencate.
punto 2
Considerato che con la sentenza n. 8 del 20 giugno 1956 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale della citata disposizione dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza; e tale pronuncia va pienamente confermata, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario.
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alle competenti autorità giudiziarie. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze