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Sez. 3, Ordinanza n. 3438 del 10/10/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 207026 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DECISIONE | Artt.36 comma terzo e 39 cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, Cost. - In quanto non abilitano il giudice astenuto o ricusato ad impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento di decisione - Manifesta infondatezza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207026-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DECISIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma terzo, e 39 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dedotta in quanto tali norme non abilitano il giudice astenuto o ricusato ad impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione. Infatti, il principio di cui al primo comma dell'art. 24 Cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, non esclude forme differenziate di tutela giurisdizionale, ovvero non richiede necessariamente che la tutela si eserciti con un solo mezzo; in particolare, il giudice che ha presentato istanza di astensione non può impugnare la decisione sulla astensione che abbia leso i suoi diritti o interessi legittimi, ma ha a disposizione altri mezzi di tutela di tipo amministrativo (cioè di tipo conforme al carattere del procedimento di astensione), né può venire in rilievo il secondo comma dello stesso art. 24, secondo cui il diritto di difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo, giacché il giudice che dichiara di astenersi non diventa parte nel procedimento incidentale che ne deriva, sicché il medesimo non può ritenersi titolare del diritto di difesa processuale. Nemmeno può dirsi violato il principio di eguaglianza o ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, poiché, in base alla natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione e alla natura amministrativa interna del procedimento di astensione, appare logicamente giustificata la disparità di trattamento fra il giudice ricusato, il quale può ricorrere in cassazione contro la decisione di merito, e il giudice astenuto, al quale non è attribuito il potere di impugnare la decisione sull'astensione. (Nella specie il pretore non si lamentava del provvedimento presidenziale che aveva accolto la sua dichiarazione di astensione, ma si doleva soltanto della motivazione con cui il presidente aveva ritenuto sussistere anche la causa di ricusazione di cui alla lettera b) dell'art. 37 cod. proc. pen., per avere il pretore medesimo manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. La S.C. ha osservato che questa proposizione era in effetti estranea alle necessità motivazionali, ma se il pretore voleva contestarla in quanto lesiva del suo onore o della sua reputazione professionale, aveva a disposizione mezzi giuridici diversi dal ricorso in cassazione contro il decreto presidenziale, che è un rimedio che l'ordinamento processuale non prevede e che la carta costituzionale non impone).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 39 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)