Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che per effetto della imminente scadenza dei termini previsti dalla legge 25 gennaio 1985, n. 7, verranno contemporaneamente scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare numerosi imputati di gravi reati;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a modificare la disciplina vigente per salvaguardare piu' efficacemente le esigenze di tutela della collettivita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove e' stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui e' avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale".
Art. 2
1. Nel primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale le parole: "ovvero puo' imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero puo' imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282".
Art. 3
1. I commi nono, decimo e undicesimo dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.
Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione e' inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma. le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili".
Art. 4
1. L'articolo 282 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 282. (Sottoposizione a prescrizioni). - Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria o con un'altra successiva il giudice puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.
Il giudice puo' imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorita' di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; puo', inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero puo' imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi.
Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione, nonche', se prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorita'.
Del provvedimento che impone uno o piu' degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.
L'ordinanza che impone, modifica o revoca taluna delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la liberta' provvisoria, puo' essere impugnata a norma dell'articolo 281".
Art. 5
1. Il secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se il giudice accerta l'impossibilita' dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria, impone uno o piu' degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282".
Art. 6
1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"291-bis. (Modifica e revoca degli obblighi - Permessi). - Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 282 e del secondo comma dell'articolo 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza.
Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice puo' altresi' consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo.
Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente per il controllo".
Art. 7
1. Il secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Nei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 282, l'imputato assume con le medesime forme gli obblighi ivi previsti".
Art. 8
1. Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si e' dato alla fuga. Del fermo e' data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorita' giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i provvedimenti di sua competenza".
Art. 9
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 29 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 20