Sez. 1, Sentenza n. 53 del 08/01/1970 (Rv. 344701 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PARZIALE INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 274 COD CIV - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PARZIALE INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 274 COD CIV - CONSEGUENZE.*
La pronuncia con cui la Corte costituzionale (12 luglio 1965, n 70) ha parzialmente invalidato l'art 274 cod civ 'nella parte in cui esclude la necessita che la decisione abbia luogo in contraddittoriò va intesa come caducazione del principio di un litisconsorzio meramente facoltativo. Con l'ulteriore conseguenza che, per l'effetto espansivo della norma in virtu del suo inquadramento nell'ordinamento giuridico, la necessarieta del contraddittorio discende sia dai principi generali di qualsiasi composizione di contrastanti interessi (audiatur et altera pars) sia da quelli della specifica procedura di ammissibilita, che ha natura contenziosa e termina con un provvedimento decisorio.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)