Sez. 6, Sentenza n. 1859 del 01/12/1980 Ud. (dep. 07/03/1981) Rv. 147942 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DANNO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DANNO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Affinche sussista il reato di cui all'art 324 cod pen non e necessario un danno per la pubblica amministrazione. L'oggetto giuridico del delitto di interesse privato in Atti di ufficio, infatti, consiste nella tutela dell'imparzialita, del prestigio e dell'ordinato funzionamento della pubblica amministrazione, essendo necessario che questa provveda alla cura degli interessi comuni ad essa affidati senza che la sua Azione possa, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, essere o apparire turbata dall'interferenza di interessi di natura privata, e non esclude pertanto il reato la sussistenza di una eventuale coincidenza tra interesse privato e interesse pubblico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)