Sez. U, Ordinanza n. 121 del 11/02/1991 (Rv. 470874 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato | Denuncia di errori in procedendo o in indicando - Inammissibilità - Violazione dell'ordine logico delle questioni da affrontare - Assorbimento della questione di giurisdizione - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato
Il ricorso per cassazione ex artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. può essere proposto avverso le decisioni del giudice amministrativo solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non anche per errori in procedendo o in iudicando, ancorché attinenti a pretesa violazione dell'ordine logico delle questioni da affrontare, che abbia determinato l'assorbimento di quella sulla giurisdizione per effetto della decisione su altra ritenuta pregiudiziale (nella specie, per essere stata dichiarata inammissibile l'istanza di revocazione proposta in base ad asserita scoperta di documenti il cui esame sarebbe stato idoneo a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto che era stato, invece, oggetto della decisione di cui si pretendeva la revocazione stessa).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)