Sez. U, Sentenza n. 3222 del 20/07/1977 (Rv. 386743 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA DI PARTI - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - VALIDITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA DI PARTI - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - VALIDITA.*
Poiche il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce una fase incidentale del procedimento nel corso del quale viene proposto, la relativa istanza rappresenta un atto di quel procedimento il quale, pertanto, qualora le controparti siano rappresentate in giudizio da un unico difensore, deve essere notificata a quest'ultimo mediante consegna di una sola copia a norma dell'art 170, secondo comma, cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)