Sez. L, Sentenza n. 12248 del 20/08/2003 (Rv. 566060 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione nella P.A. di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo - funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo - Ricorso alla graduatoria risultante dalle liste di collocamento ai sensi dell'art. 16, legge n. 56 del 1987 - Obbligo - Mera facoltà di ricorso alla suddetta graduatoria prevista dall'art. 4, del d.P.R. n. 268 del 1987, come modificato dall'art. 25 del d.P.R. n. 494 del 1987 - D.P.R. di recepimento di accordo collettivo - Natura secondaria - Inidoneità a derogare alla legge cit. - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
In tema di collocamento al lavoro di soggetti iscritti nelle liste di collocamento per l'assunzione nella P.A. ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 - le cui modalità di attuazione sono disciplinate dal d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dal d.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127 - è obbligatorio il ricorso alle liste non potendo l'art. 4, del d.P.R. n. 268 del 1987, come modificato dall'art. 25 del d.P.R. n. 494 del 1987, che prevede solo la facoltà, derogare alla disciplina legislativa, trattandosi di d.P.R. di recepimento dell'accordo collettivo e quindi con natura di fonte normativa secondaria.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., DPR 13/05/1987 num. 268 art. 4, DPR 17/09/1987 num. 494 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)