Sez. 3, Sentenza n. 535 del 22/02/1974 (Rv. 368298 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI.*
L'inadempimento, sia esso definitivo o temporaneo, totale o parziale, presuppone, in ogni caso, una prestazione dovuta e cioe l'esistenza di un debito certo o incontroverso nel suo titolo, oppure, nell'ipotesi di obbligazione a termine, l'esistenza di un debito scaduto, a meno che la parte obbligata dimostri, prima della scadenza, con fatti od Atti univoci, l'intenzione di non adempiere. (Conf 1206'66, mass n 322422; 1919'62; 88'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)