Sez. 1, Sentenza n. 2982 del 26/03/1994 (Rv. 485938 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Coniuge richiedente - Impossibilità per ragioni obbiettive di procurarsi mezzi adeguati - Deduzione - Fondamento di tale situazione - Prova - Onere - Sussistenza.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere
In tema di divorzio, il coniuge che richiede l'assegno di cui al sesto comma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, mentre può limitarsi a dedurre di non avere i mezzi adeguati, trasferendo così sulla controparte l'onere probatorio della contraria verità, allorché deduce invece la impossibilità per ragioni obbiettive di procurarsi quei mezzi ha l'onere di provare il fondamento di tale situazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)