Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Testo in vigore al
Art. 31 3
1. Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Spiegazione
1. Il paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si ispira anche all'articolo 3 della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonche', per quanto riguarda il diritto alla dignita' sul lavoro, all'articolo 26 della Carta sociale riveduta. L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione.
2. Il paragrafo 2 si basa sulla direttiva 93/,104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonche' sull'articolo 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
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3. (3)Articolo II-91 della Costituzione.
Art. 32 1
1. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile e' vietato. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro non puo' essere inferiore all'eta' in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme piu' favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro eta' ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Spiegazione
Questo articolo si basa stilla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonche' sull'articolo 7 della Carta sociale europea e sui punti da 20 a 23 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
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3. (1)Articolo II-92 della Costituzione.
Art. 33 2
1. Vita familiare e vita professionale
1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternita' e il diritto a un congedo di maternita' retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Spiegazione Il paragrafo 1 dell'articolo 33 (2) si basa sull'articolo 16 della Carta sociale europea. Articolo II-91 della Costituzione. Il paragrafo 2 e' ispirato alla direttiva 92/85!CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e alla direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. E' basato altresi' sull'articolo 8 (protezione della maternita') della Carta sociale europea ed e' ispirato all'articolo 27 (diritto dei lavoratori aventi responsabilita' familiari alla parita' di opportunita' e di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il termine 'maternita'" copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.
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3. (2)Articolo II-93 della Costituzione.
Art. 34 1
1. Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternita', la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la poverta', l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Spiegazione Il principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 34(1) e' basato sugli articoli 137 e 140 del trattato CE, ora sostituiti dagli artioli III-210 e III-213 della Costituzione, nonche' sull'articolo 12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione quando questa si avvale dei poteri ad essa conferiti dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione. Il riferimaneto ai servizi sociali riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire determinate prestazioni, ma non implica in alcun modo che essi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine "maternita'" deve essere inteso come nell'articolo precedente.
2. Il paragrafo 2 e' basato sull'articolo 12, paragrafo 4 e sull'articolo 13, paragrafo 4 della Carta sociale europea nonche' sul punto 2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e rispecchia le norme derivanti dal regolamento 1408/71 e dal regolamento 1612/68.
3. Il paragrafo 3 e' ispirato all'articolo 13 della Carta sociale europea e agli articoli 30 e 31 della Carta sociale riveduta nonche' al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione nel quadro delle politiche fondate sull'articolo III-210 della Costituzione.
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5. (1) Articolo II-94 dellla Costituzione.
Art. 35 1
1. Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Spiegazione
I principi enunciati in questo articolo si basano sull'articolo 152 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-278 della Costituzione, nonche' sugli articoli 11 e 13 della Carta sociale europea. La seconda frase dell'articolo riproduce il paragrafo 1 dell'articolo III-278.
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3. (1) Articolo II-95 della Costituzione.
Art. 36 2
1. Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
Spiegazione
Questo articolo e' perfettamente in linea con l'articolo III-122 della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che cio' sia compatibile con il diritto dell'Unione.
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3. (2) Articolo II-96 della Costituzione.
Art. 37 3
1. Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualita' devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Spiegazione
I principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli articoli 2, 6 e 174 del trattato CE, che sono stati ora sostituiti dagli articoli I-3, paragrafo 3, III-119 e III-233 della Costituzione.
Esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali.
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3. (3) Articolo II-97 della Costituzione.
Art. 38 1
1. Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione e' garantito un livello elevato di
protezione dei consumatori.
Spiegazione
Il principio contenuto in questo articolo e' stato basato sull'articolo 153 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-235 della Costituzione.
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3. (1) Articolo II-98 della Costituzione.
Titolo V. Cittadinanza
Art. 39 2
1. Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
Spiegazione L'articolo 39(2) si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della Costituzione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (3). In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 39 (2) corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalita' di esercizio di tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. Il paragrafo 2 dell'articolo 39 (2) riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico.
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3. (2) Articolo II-99 della Costituzione.
(3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Art. 40 4
1. Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Spiegazione
Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalita' di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1), esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle parti I e III della Costituzione.
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3. (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(4) Articolo II-100 della Costituzione.
Art. 41 2
1. Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo puo' rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Spiegazione L'articolo 41 (2) e' basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunita' di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto (cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban, Racc. 1992, I-2253, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, T-167/94, NɆlle, Racc. 1995, pag. II-2589; del 9 luglio 1999, T-231/97, New Europe Consulting e altri, (Racc. II - 2403). Le espressioni di questo diritto enunciate nei primi due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283; del 21 novembre 1991, causa C-269/90, TU Mɒnchen, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T-167/94, NɆlle, Racc. 1995, pag. 11-258) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare, dall'articolo 253 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo 1-38, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-398 della Costituzione per l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente). Il paragrafo 3 riprende il diritto ora garantito all'articolo III-431 della Costituzione. Il paragrafo 4 riprende il diritto ora garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo III-129 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1), questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti dalla parte III della Costituzione. Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questione, e' garantito all'articolo 47 della presente Carta (2).
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3. (2) Articolo II-101 della Costituzione.
Art. 42 1
1. Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo e' stato ripreso dall'articolo 255 del trattato CE, in applicazione del quale e' stato adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della Costituzione). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (3), il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della Costituzione.
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3. (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Art. 43 Mediatore Europeo
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1) della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.
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3. (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(4) Articolo II-103 della Costituzione.
Art. 44 1
1. Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito agli articoli 1-10 e III-334 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.
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3. (1) Articolo II-104 della Costituzione.
(2) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Art. 45 3
1. Liberta' di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La liberta' di circolazione e di soggiorno puo' essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Spiegazione Il diritto sancito dal paragrafo 1 e' quello garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast - Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella parte III della Costituzione. Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da III-265 a III-267 della Costituzione. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.
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3. (2) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(3) Articolo II-105 della Costituzione.
Art. 46 Tutela diplomatica e consolare
1. Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non e' rappresentato, della tutela delle autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito dall'articolo I-10 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-127). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni previste in detti articoli.
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3. (2) Articolo II-107 della Costituzione.
(4) Articolo II-106 della Costituzione.
Titolo VI. Giustizia
Art. 47 2
1. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui liberta' garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facolta' di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti e' concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora cio' sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Spiegazione
Il primo comma si basa sull'articolo 13 della CEDU:
"Ogni persona i cui diritti e le cui liberta' riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".
Tuttavia, nel diritto dell'Unione, la tutela e' piu' estesa in quanto essa garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale del diritto dell'Unione (Johnston, causa 222/84, Racc. 1986, pag. 1651; cfr. inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc.
1987, pag. 4097 e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 1992, pag. I-6313). Secondo la Corte, tale principio generale del diritto dell'Unione si applica anche agli Stati membri quando essi applicano il diritto dell'Unione. L'inserimento di questa giurisprudenza nella Carta non era inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme in materia di ricevibilita' per i ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Convenzione europea ha esaminato il sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione, comprese le norme in materia di ricevibilita' che ha confermato pur modificandole sotto taluni aspetti (cfr. articoli da III-353 a III-381 della Costituzione, in particolare articolo III-365, paragrafo 4). L'articolo 47 (2) si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri allorche' questi attuano il diritto dell'Unione e cio' vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione.
Il secondo comma corrisponde all'articolo 6, paragrafo 7 della CEDU che recita:
"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza puo' essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societa' democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicita' possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.".
Nel diritto dell'Unione il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. E' una delle conseguenze del fatto che l'Unione e' una comunita' di diritto come la Corte ha constatato nella causa 294/83, Parti ecologiste "Les Verts" contro Parlamento europeo (sentenza del 23 aprile 1986, Racc. 1986, pag. 1339). Tuttavia, fatta eccezione per l'ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell'Unione.
Riguardo al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorche' la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo (sentenza CDH del 9.10.1979, Airey, Serie A, Volume 32, 11). Esiste inoltre un sistema di assistenza legale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
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3. (2) Articolo II-107 della Costituzione.
Art. 48 1
1. Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato e' considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa e' garantito ad ogni imputato.
Spiegazione
L'articolo 48 (1) corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU che recita:
"2. Ogni persona accusata di un reato e' presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel piu' breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in nodo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c)difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non hai mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza ".
Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.
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3. (1) Articolo II-108 della Costituzione.
(1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Art. 49 2
1. Principi della legalita' e della proporzionalita' dei reati e delle pene
1. Nessuno puo' essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Spiegazione Questo articolo riprende la regola classica della irretroattivita' delle leggi e delle pene in materia penale. Vi e' stata aggiunta la regola della retroattivita' della legge penale piu' mite, esistente in vari Stati membri e che figura nell'articolo 15 del Patto relativo ai diritti civili e politici.
2. L'articolo 7 della CEDU e' redatto come segue:
"1. Nessuno puo' essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso.
2. II presente articolo non ostacolera' il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.".
Si e' semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine scivili"; la soppressione non implica nessun cambiamento del senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l'umanita'.
Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.
Il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalita' dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita'.
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4. (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(2) Articolo II-109 della Costituzione.
Art. 50 2
1. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno puo' essere perseguito o condannato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Spiegazione
L'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU recita:
"1. Nessuno puo' essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non e' autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della convenzione.".
La regola "ne bis in idem" si applica nel diritto dell'Unione (cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio 1966, Gutmann e/Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150 e, per una causa recente, la sentenza del Tribunale di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/ Commissione, Racc. 1999 II-931). Va precisato che la regola che vieta il cumulo si riferisce al cumulo di due sanzioni della stessa natura, nella fattispecie penali.
Ai sensi dell'articolo 50 (2), la regola "bis in idem" non si applica solo all'interno della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di piu' Stati membri. Cio' corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione; cfr. articoli da 54 a 58 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sentenza della Corte di giustizia dell'11 febbraio 2003, causa C-187/01 GɆzɒtok (non ancora pubblicata), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e articolo 10 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione. Le eccezioni, molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Stati membri di derogare alla regola "ne bis in idem, sono disciplinate dalla clausola orizzontale dell'articolo 52, paragrafo 1 (3), sulle limitazioni. Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall'articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l'applicazione del principio all'interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU.
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3. (2) Articolo II-110 della Costituzione.
(3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Titolo VII. Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della carta
Art. 51 1
1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarieta' come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di la' delle competenze dell'Unione, ne' introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, ne' modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Spiegazione L'articolo 51 (1) e' inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarieta'. Questa disposizione e' stata formulata fedelmente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, che impone all'Unione di rispettare i diritti fondamentali, nonche' al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine "istituzioni." e' consacrato nella parte I della Costituzione. L'espressione "organi e agenzie "e' abitualmente utilizzata per designare tutte le istanze istituite dalla stessa Costituzione o da atti di diritto derivato (cfr., ad es., l'articolo I-50 o 1-51 della Costituzione). Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguita' che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96, Racc. 1997, pag. 1-7493). La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: "Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie.." (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 37 della motivazione, Racc. 2000, pag. 2737). Ovviamente questa regola, quale sancita nella presente Carta, si applica sia alle autorita' centrali sia alle autorita' regionali e locali nonche' agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'Unione. Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1, ribadiscono che la Carta non puo' avere l'effetto di ampliare le competenze e i compiti assegnati all'Unione dalle altre parti della Costituzione. Lo scopo e' quello di citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarieta' e dal fatto che l'Unione dispone solo di competenze di attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell'Unione producono effetti solo nell'ambito delle competenze determinate dalle parti I e III della Costituzione. Di conseguenza, alle istituzioni dell'Unione puo' essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse competenze. Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non puo' avere l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di la' delle competenze dell'Unione stabilite nelle altre parti della Costituzione. Si tratta di un principio gia' affermato dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del diritto dell'Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo tale principio va da se' che l'incorporazione della Carta nella Costituzione non puo' essere intesa come un'estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno considerati "attuazione del diritto dell'Unione" (ai sensi del paragrafo 1 e della giurisprudenza citata).
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3. (1) Articolo II-111 della Costituzione.