Sez. L, Sentenza n. 95 del 10/01/1986 (Rv. 443747 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Al rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione non è applicabile l'art. 2103 cod. civ. (nel testo novellato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori) perché la disciplina dell'anzidetto speciale rapporto, dettata dalle specifiche esigenze di tale pubblico servizio e costituente un "corpus" compiuto ed organico, non può ritenersi derogata né dall'art. 37, né dall'art. 40 dello statuto, come del resto è confermato dall'art. 17 della legge n. 889 del 1971 (recante norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) che, richiamando l'art. 18 dell'allegato a al R.d. n. 143 del 1931, ne attesta la persistenza vigenza. (V 3511/84, mass n 435517; (V 2804/84, mass n 434839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)