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Sez. 1, Sentenza n. 9759 del 08/02/2005 Cc. (dep. 11/03/2005) Rv. 231160 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - sottoscrizione | Da parte del giudice - Mancanza - Nullità del provvedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231160-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - sottoscrizione

La mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice che lo ha emesso (nella specie: ordinanza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale revocava la sospensione condizionale della pena) non costituisce situazione attinente la mera regolarità dell'atto, ma ne individua una ipotesi di nullità, ancorchè relativa, che, se tempestivamente proposta, comporta la sanzione di nullità del provvedimento medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)