Proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;
Vista la legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 agosto 1950, n. 715;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 35;
Vista la legge 6 ottobre 1962, n. 1493;
Visto il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431;
Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare la validita' delle norme concernenti i termini di scadenza delle agevolazioni fiscali per l'edilizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' prorogato al 31 dicembre 1970.
2. La costruzione degli edifici sulle aree acquistate con i benefici di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, deve essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente. L'acquirente delle aree che non esegue la costruzione nel termine del 31 dicembre 1973, come sopra stabilito decade dalle agevolazioni concesse per la registrazione dell'atto di acquisto.
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente:
"L'esenzione prevista nel precedente comma e' applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1970".234
Art. 3
1. Il termine del 31 dicembre 1968, stabilito dall'articolo 45, comma primo, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' prorogato al 31 dicembre 1970.234
2. Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilita' di contributi alla gestione INACasa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa.
Art. 4
1. Il termine previsto per le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.3
Art. 5
1. L'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408 deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35.
2. La costruzione deve in ogni caso essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4.
Art. 6
1. I contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715 e dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, debbono presentare all'ufficio presso il quale l'atto e' stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni.
2. Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area.
3. I contribuenti i quali siano incorsi nella decadenza dalle agevolazioni tributarie sono ugualmente obbligati a presentare la denuncia di cui al primo comma entro un anno dal verificarsi della causa di decadenza.
4. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dalle norme richiamate nel presente articolo, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di presentazione della denuncia.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni. Per le costruzioni gia' ultimate e per le decadenze gia' verificatesi le denuncie relative dovranno essere prodotte entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493.
Art. 6-bis
1. Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente:
"E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale ".
Art. 6-ter
1. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 55. - GRECO