Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 388 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19833
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
- Sopravvenienza di normativa di modifica costituzionale, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione della corte
- Possibilità di incidenza sulla controversia
- Conseguenze
- Necessità di sentire nuovamente le parti
- Rinvio a nuovo ruolo
- Fattispecie concernenti deliberazioni della camera su richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. craxi.
Leggi la massima
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il sopravvenire, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione della Corte, di norme che possano assumere rilevanza nella controversia, comporta la necessità che le parti, previo rinvio della causa a nuovo ruolo, siano nuovamente sentite. (Principio applicato, a seguito della intervenuta modifica dell'art. 68 Cost., operato con legge cost. n. 3 del 1993, in ordine al conflitto di attribuzione promosso dalla Procura di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, relativamente alla deliberazione dell'Assemblea, in data 29 aprile 1993, con la quale l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi è stata negata per il reato di corruzione ed invece concessa per il reato di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti).
Norme impugnate
- deliberazione della Camera dei deputati 29 aprile 1993
Parametri
- art. 1 legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio promosso con ricorso della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, iscritto al n. 24 del registro conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993 con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e concernente il procedimento n. 8655/92 R.G., trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di autorizzazione);
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avv. Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e gli avv. Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati;
punto 1
Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, serie generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;
che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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