Sez. 6, Sentenza n. 10328 del 15/02/1990 Ud. (dep. 13/07/1990) Rv. 184892 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - NATURA DELLA SOSTANZA - PROVA - PERIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - NATURA DELLA SOSTANZA - PROVA - PERIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'accertamento della natura stupefacente della sostanza, non è indispensabile una perizia, essendo consentito al giudice di merito, nel caso in cui non sia stato possibile sequestrare la sostanza o procedere alla sua analisi, pervenire ugualmente a detto accertamento attraverso altri elementi di prova. (nella fattispecie, non essendo stato possibile in Sede d'appello procedere a perizia, in quanto la sostanza sequestrata era già stata trasmessa al ministero della sanità, il giudice di merito aveva assolto l'imputato, senza esaminare la sussistenza o meno di altri elementi tali da indurre alla convinzione della natura stupefacente della provenienza. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio). (V mass n 171255).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)