Sez. 5, Sentenza n. 8309 del 12/04/1984 Ud. (dep. 09/10/1984) Rv. 166006 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE - MOTIVAZIONE - INATTENDIBILITÀ DEI TESTI - GIUDIZIO EX ANTE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE - MOTIVAZIONE - INATTENDIBILITÀ DEI TESTI - GIUDIZIO EX ANTE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudice deve decidere sulla ammissibilità della prova in base alla sua pertinenza e Rilevanza ai fini del decidere e non in relazione ad una supposta inutilizzabilità del risultato motivata su una supposta inattendibilità dei testi, perché tale giudizio deve essere successivo alla assunzione della prova. (V mass n 153250).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)