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Sez. 3, Sentenza n. 20101 del 18/09/2009 (Rv. 609443 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Omesso controllo sull'esattezza o la completezza della cartella clinica - Conseguenze - Colpa per negligenza del sanitario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609443-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

In ambito sanitario, il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, comma secondo, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)