Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1684 del 22/01/2019 (Rv. 652215 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ammissione patrocinio a spese dello Stato - Revoca disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma dal solo Presidente del medesimo organo - Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Accoglimento - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest'ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Ne consegue che il giudice dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)