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Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 28/07/1966 (Rv. 324069 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - STATO DI NECESSITA - INDENNIZZO - DOMANDA SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NESSO DI CAUSALITA TRA ATTO NECESSITATO ED EVENTO DANNOSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324069-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - STATO DI NECESSITA - INDENNIZZO - DOMANDA SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NESSO DI CAUSALITA TRA ATTO NECESSITATO ED EVENTO DANNOSO - NECESSITA.*

Il giudice - qualora riconosca che un soggetto, al quale si imputa un fatto dannoso, abbia agito in stato di necessita - deve, senza che occorra un'apposita istanza -, esaminare se debba attribuirsi al danneggiato l'indennita prevista dall'art. 2045 cod.civ., che costituisce un minus rispetto all'ordinario risarcimento. Ma, affinche la detta indennita possa essere attribuita, occorre pur sempre che esista un nesso di causalita fra l'atto necessitato e lo evento dannoso, cioe che il danno sia conseguenza immediata e diretta di quell'attò il che e da escludere quando il medesimo sia stato compiuto nell'estremo tentativo di evitare un danno che, senza di esso, si sarebbe ugualmente verificato. (Cfr.1047-53 - 2575-64 - 1224-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2045 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)