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Sez. 5, Sentenza n. 24252 del 18/11/2011 (Rv. 620359 - 01)

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE | Cedibilità del patto - Dopo il pagamento del prezzo - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620359-01

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE

La cessione del patto di riscatto, subordinata al consenso del contraente ceduto, è valida anche quando abbia ad oggetto la posizione del venditore che abbia già ricevuto il pagamento del prezzo, in quanto l'effetto del principio consensualistico può lasciare persistere le ulteriori obbligazioni principali (nella specie, la consegna) ed accessorie, nonché i diritti potestativi, quale, appunto, il diritto di riscatto, la cui permanenza rende la sostituzione soggettiva consentita e non irrilevante per l'ordinamento, giustificando il ricorso ad una disciplina diversa da quella dettata dagli artt. 1261 ss. e 1268 ss. cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1261, Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 1504, Cod. Civ. art. 1505, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)