Sez. 3, Sentenza n. 2979 del 27/03/1987 (Rv. 452071 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - SUBAFFITTO - GRAVE INADEMPIMENTO - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - SUBAFFITTO - GRAVE INADEMPIMENTO - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.*
A norma dell'art. 2935 cod. civ. per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatta valere, per il diritto del concedente alla cessazione della proroga legale del contratto di affitto di un fondo per grave inadempimento dell'affittuario conseguente alla violazione del divieto di subaffitto, la prescrizione comincia a decorrere dalla data della stipulazione del detto contratto di subconcessione, perché in quel momento si verifica l'inadempimento dedotto come causa di risoluzione del rapporto. (V 1700/69, mass n 340685, Cass).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)