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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 235 del 1975

Decisione
decisa il 1975-10-22, depositata il 1975-10-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:235
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 8099

  • Circolazione stradale
  • Provvedimento del prefetto
  • Sospensione della patente automobilistica alle persone diffidate
  • Non costituisce misura di prevenzione bensì atto di autotutela della pubblica amministrazione
  • Attribuzioni conferite in materia al prefetto e all'autorità giudiziaria
  • Differenziazione
  • D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma
  • Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.
  • Infondatezza.
Leggi la massima
La sospensione della patente da parte del prefetto alle persone diffidate, prevista dall'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) non costituisce misura di prevenzione bensì atto di autotutela, consentito dalla potestà di revoca che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto amministrativo, sempre che concorrano gli estremi richiesti dalla legge. Considerata la netta distinzione che in materia va fatta tra le attribuzioni del prefetto e quelle dell'autorità giudiziaria, è perciò da escludere che l'indicata disposizione del codice della strada venga in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1962 e 87 del 1971.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 8100

  • Circolazione stradale
  • Provvedimenti del prefetto
  • Sospensione della patente automobilistica alle persone diffidate
  • D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma
  • Impugnabilità del provvedimento sia in via amministrativa che giurisdizionale
  • Non è violato l'art. 24, secondo comma, della costituzione
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, concernente la sospensione della patente di guida, con provvedimento del prefetto, alle persone diffidate, non è fondata in quanto avverso il provvedimento di sospensione della patente, ove ne ricorrano gli estremi, possono essere esperiti tutti i mezzi di gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale preveduti dalla legge avverso gli atti amministrativi.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 8101

  • Circolazione stradale
  • Provvedimenti del prefetto
  • Sospensione della patente automobilistica alle persone diffidate
  • D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma
  • Non sono violati gli artt. 3 e 16 della costituzione
  • Questioni già decise
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma secondo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) concernente la sospensione della patente di guida, da parte del prefetto, alle persone diffidate, sollevate, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 16 della Costituzione, perché, sotto il primo profilo, la Corte ha già deciso con la sentenza, di non fondatezza, n. 87 del 1971, e non è stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una diversa soluzione, e, sotto il secondo, perché la Corte ha anche già deciso con l'altra sentenza (di non fondatezza) n. 6 del 1962, con la quale si è dimostrato che la norma denunciata, lungi dal contrastare con il precetto costituzionale, ne costituisce applicazione.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1973 dal pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Pirillo Luigi, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973, 2) ordinanza emessa il 24 maggio 1973 dal pretore di Oristano nel procedimento penale a carico di Galanello Francesco, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.249 del 26 settembre 1973; 3) ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal pretore di Oristano nel procedimento penale a carico di Casu Luigi Lorenzo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ordinanza in data 16 febbraio 1973, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Luigi Pirillo, imputato del reato di cui all'art. 80, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), per avere circolato alla guida di un automezzo senza patente, per essergli stata sospesa quella già conseguita, con decreto prefettizio emanato in forza dell'art. 91, comma secondo, dello stesso codice (ossia perché diffidato ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), il pretore di Asti ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma secondo, in riferimento all'art. 16 della Costituzione, in quanto sarebbe in contrasto con tale norma, che sancisce la libertà di circolazione, la potestà conferita al prefetto con la norma denunziata. È intervenuto nel giudizio, così promosso, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, in quanto, come già è stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 6 del 1962, nessuna norma costituzionale assicura a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, cosicché di tale diritto legittimamente il legislatore ordinario può prevedere limitazioni stabilite in via generale per motivi di sicurezza pubblica.
punto 2
Con due distinte ordinanze, rispettivamente in data 24 maggio 1973 e 2 marzo 1972 (quest'ultima pervenuta alla Corte il 23 febbraio 1974), emesse nel corso dei procedimenti penali a carico di imputati di aver circolato con automezzi, nonostante le loro patenti fossero state sospese con decreti prefettizi in seguito a diffida, il pretore di Oristano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 91, comma secondo, del codice della strada, in riferimento peraltro agli artt. 3,24 e 25 della Costituzione. Secondo le ordinanze di rinvio la norma impugnata contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione in quanto riserverebbe trattamento diverso a persone che si trovano nella situazione identica di diffidati; b) con l'art. 24 in quanto non sarebbe assicurata al diffidato alcuna difesa; c) con l'art. 25, comma primo, in quanto introdurrebbe una misura di prevenzione la cui applicazione sarebbe sottratta al giudice naturale. In entrambi i giudizi, così promossi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con gli atti d'intervento, richiamati anche i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 87 del 1971, sostiene che la norma denunziata si riferisce all'attività tipicamente amministrativa che attiene alla competenza in materia di rilascio di patente attribuita dalla legge al prefetto ed all'accertamento della sussistenza dei requisiti a tale uopo richiesti. Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, come sopra promossi, vengono ora alla cognizione della Corte. :

Considerato in diritto

punto 1
I tre giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, avendo per oggetto la stessa norma di legge la cui legittimità costituzionale viene contestata sotto profili in gran parte identici. Si tratta del secondo comma dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), che dispone: "La patente può essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423" e che, come si è riferito in narrativa, viene denunziato a questa Corte perché sarebbe in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto riserverebbe un trattamento diverso a persone che si trovano nella identica posizione di diffidati; b) con l'art. 16 della Costituzione, in quanto la sospensione della patente, non essendo limitata nel tempo o sottoposta a periodici riscontri dei motivi che l'hanno determinata, comporterebbe una limitazione della libertà di circolazione eccedente i limiti consentiti da tale precetto costituzionale; c) con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto non sarebbe assicurata alcuna difesa al diffidato; d) con l'art. 25, comma primo, della Costituzione, in quanto introdurrebbe una misura di prevenzione la cui applicazione sarebbe sottratta al giudice naturale.
punto 2
Prima di passare all'esame di tali censure deve premettersi che sono distinte e diverse le sfere di attribuzioni che il legislatore ha ritenuto conferire da un lato al prefetto, dall'altro all'autorità giudiziaria. La netta differenziazione tra queste due distinte sfere di attribuzioni ed il criterio fondamentale che serve ad identificarle sono stati chiaramente enunciati nelle sentenze di questa Corte n. 6 del 1962 e n. 87 del 1971: la sfera di attribuzioni riservate al prefetto ha per oggetto l'attività tipicamente amministrativa riguardante il rilascio (ed eventuale annullamento o revoca) della patente ed il conseguente accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni all'uopo stabiliti dalla legge; la sfera di attribuzioni riservata all'autorità giudiziaria ha per oggetto la cognizione dei reati preveduti dal codice della strada e la conseguente inflizione delle relative pene anche accessorie.
punto 3
Tanto premesso, si rileva: a) che la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanze del pretore di Oristano) deve essere dichiarata manifestamente infondata, perché in tali sensi questa Corte ha già deciso con la citata sentenza n. 87 del 1971 e non è stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una diversa soluzione; b) che la questione di legittimità in riferimento all'articolo 16 della Costituzione (ordinanza del pretore di Asti) deve del pari essere dichiarata manifestamente infondata perché in tale senso questa Corte ha già deciso con l'altra sentenza n. 6 del 1962, con la quale si è affermato e dimostrato che lungi dall'essere in contrasto con il richiamato precetto costituzionale, come si assume con l'ordinanza di rinvio, la norma denunciata ne costituisce applicazione; c) che la questione di legittimità in riferimento all'articolo 24, comma secondo, della Costituzione, sollevata per la prima volta con le due ordinanze del pretore di Oristano, è infondata in quanto avverso il provvedimento di sospensione della patente, ove ne ricorrano gli estremi, possono essere esperiti tutti i mezzi di gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale preveduti dalla legge avverso gli atti amministrativi; d) che la questione di violazione dell'art. 25, comma primo, della Costituzione, pure sollevata per la prima volta con le due ordinanze del pretore di Oristano, è del pari infondata, perché la sospensione della patente preveduta dalla norma denunciata non costituisce misura di prevenzione, bensì atto di autotutela consentito dalla potestà di revoca, che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto amministrativo, sia dovuto, sia discrezionale, sempre che concorrano gli estremi all'uopo richiesti dalla legge.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), sollevata dai pretori di Oristano e di Asti con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione; b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevate dal pretore di Oristano con le due ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze