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Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

Testo in vigore al

Art. 17 Valutazione inter pares degli organismi competenti

1. Il Forum degli organismi competenti organizza una valutazione inter pares per valutare la conformità del sistema di registrazione di ciascun organismo competente al presente regolamento e per definire un approccio armonizzato ai fini dell’applicazione delle regole in materia di registrazione.

2. La valutazione inter pares si svolge regolarmente e almeno ogni quattro anni e include una valutazione delle norme e delle procedure di cui agli articoli 12, 13 e 15. Tutti gli organismi competenti vi partecipano.

3. La Commissione istituisce le procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

4. Le procedure di cui al paragrafo 3 sono stabilite prima dello svolgimento della prima valutazione inter pares.

5. Il Forum degli organismi competenti presenta una relazione periodica sulla valutazione inter pares alla Commissione e al comitato istituito a norma dell’articolo 49, paragrafo 1. Tale relazione è resa pubblica previa approvazione da parte del Forum degli organismi competenti e del comitato di cui al primo comma.

Capo V. Verificatori ambientali

Art. 18 Compiti dei verificatori ambientali

1. I verificatori ambientali valutano se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell’organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento.

2. I verificatori ambientali verificano quanto segue:

  1. a) il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti del presente regolamento per quanto riguarda l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l’audit ambientale e i relativi risultati e la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata;

  2. b) il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente;

  3. c) il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; e

  4. d) l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei seguenti documenti:

    1. i) la dichiarazione ambientale;

    2. ii) la dichiarazione ambientale aggiornata;

    3. iii) eventuali informazioni ambientali da convalidare.

3. In particolare, i verificatori ambientali verificano l’adeguatezza dell’analisi ambientale iniziale, o dell’audit o di altre procedure attuate dall’organizzazione, senza inutili duplicazioni delle suddette procedure.

4. I verificatori ambientali verificano l’attendibilità dei risultati dell’audit interno. A tal fine, essi si avvalgono, ove opportuno, di controlli a campione.

5. Il verificatore ambientale, al momento della verifica effettuata ai fini della preparazione per la registrazione di un’organizzazione, controlla che questa soddisfi almeno i seguenti requisiti:

  1. a) esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II;

  2. b) esistenza e avvio di un programma di audit, interamente pianificato, ai sensi dell’allegato III, che riguardi almeno gli impatti ambientali più significativi;

  3. c) completamento del riesame della direzione di cui all’allegato II, parte A; e

  4. d) preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all’allegato IV e tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

6. Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi i seguenti requisiti:

  1. a) l’organizzazione dispone di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II;

  2. b) l’organizzazione dispone di un programma di audit pienamente operativo e pianificato, di cui almeno un ciclo di audit sia stato completato, ai sensi dell’allegato III;

  3. c) l’organizzazione ha completato un riesame della direzione; e

  4. d) l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale a norma dell’allegato IV tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

7. Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi almeno i seguenti requisiti:

  1. a) l’organizzazione ha effettuato un audit interno delle prestazioni ambientali e del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;

  2. b) l’organizzazione dimostra il costante rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; e

  3. c) l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale aggiornata a norma dell’allegato IV e, ove disponibili, ha tenuto conto dei documenti di riferimento settoriali.

Art. 19 Frequenza della verifica

1. Il verificatore ambientale elabora, in consultazione con l’organizzazione, un programma per garantire la verifica di tutti gli elementi necessari per la registrazione e il rinnovo della registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Il verificatore ambientale convalida, ad intervalli non superiori a dodici mesi, tutte le eventuali informazioni aggiornate contenute nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata. Se del caso, si applica la deroga di cui all’articolo 7.

Art. 20 Requisiti per i verificatori ambientali

1. Per ottenere un accreditamento o un’abilitazione a norma del presente regolamento, l’aspirante verificatore ambientale presenta domanda all’organismo di accreditamento o di abilitazione dal quale intende essere accreditato o abilitato. La domanda precisa la portata per la quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/200611.

2. Il verificatore ambientale fornisce all’organismo di accreditamento o di abilitazione adeguata prova della propria competenza, ivi incluse le conoscenze, esperienze e capacità tecniche attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti per quanto riguarda i seguenti campi:

  1. a) il presente regolamento;

  2. b) il funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale;

  3. c) i pertinenti documenti di riferimento settoriali pubblicati dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 46, ai fini dell’applicazione del presente regolamento;

  4. d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’attività soggetta a verifica e convalida;

  5. e) gli aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile;

  6. f) gli aspetti tecnici, attinenti alle tematiche ambientali, dell’attività soggetta a verifica e convalida;

  7. g) il funzionamento generale dell’attività soggetta a verifica e convalida per valutare l’idoneità del sistema di gestione per quanto attiene all’interazione tra l’ambiente e l’organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni, compresi almeno i seguenti elementi:

    1. i) le tecnologie utilizzate dall’organizzazione;

    2. ii) la terminologia e gli strumenti impiegati nelle attività;

    3. iii) le attività operative e le caratteristiche della loro interazione con l’ambiente;

    4. iv) le metodologie per la valutazione degli aspetti ambientali significativi;

    5. v) le tecnologie per la riduzione e il controllo dell’inquinamento;

  8. h) i requisiti e i metodi dell’audit ambientale, compresa la capacità di procedere a audit efficaci di verifica di un sistema di gestione ambientale, l’identificazione di corretti risultati e conclusioni dell’audit e la preparazione e presentazione di rapporti di audit, in forma scritta e orale, al fine di fornire una registrazione chiara dell’audit di verifica;

  9. i) l’audit delle informazioni, la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata per quanto riguarda la gestione, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati, la loro presentazione in forma scritta e in formato grafico per il rilevamento di potenziali errori nei dati, utilizzo di ipotesi e di stime;

  10. j) la dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e la correttezza dei dati forniti ai fini dell’adozione di decisioni in ambito ambientale.

3. Il verificatore ambientale è tenuto a dimostrare di realizzare uno sviluppo professionale continuo nei settori di competenza di cui al paragrafo 2 e a consentire all’organismo di accreditamento o di abilitazione di valutare tale sviluppo.

4. Il verificatore ambientale è un soggetto terzo indipendente, specialmente dall’auditor o consulente dell’organizzazione, imparziale ed obiettivo nello svolgimento delle sue attività.

5. Il verificatore ambientale garantisce di non essere sottoposto a pressioni di ordine commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbero influenzare il suo giudizio o minare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio e integrità nello svolgimento delle attività di verifica. Il verificatore ambientale garantisce il rispetto di tutte le norme applicabili a tale riguardo.

6. Il verificatore ambientale dispone di metodologie e procedure documentate, ivi inclusi meccanismi di controllo della qualità e disposizioni in materia di riservatezza, per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento in materia di verifica e convalida.

7. Se il verificatore ambientale è un’organizzazione, è tenuto a conservare un organigramma che descriva dettagliatamente le strutture e le responsabilità all’interno dell’organizzazione e una dichiarazione sullo stato giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento. L’organigramma è reso disponibile su richiesta.

8. La conformità alle suddette prescrizioni è garantita attraverso la valutazione effettuata prima dell’accreditamento o dell’abilitazione e attraverso la sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione.

Art. 21 Requisiti supplementari per i verificatori ambientali che sono persone fisiche e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale

Le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale, oltre a conformarsi alle prescrizioni enunciate all’articolo 20, sono tenute a:

  1. a) possedere tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica e di convalida nei settori per i quali sono state abilitate;

  2. b) possedere un’abilitazione per un ambito limitato in funzione delle competenze personali.

Art. 22 Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi

1. Il verificatore ambientale che intenda svolgere le attività di verifica e convalida in paesi terzi chiede l’accreditamento o l’abilitazione per determinati paesi terzi.

2. Per ottenere l’accreditamento o l’abilitazione per un paese terzo, il verificatore ambientale soddisfa, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 21, anche i seguenti requisiti:

  1. a) conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione;

  2. b) conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione.

3. I requisiti di cui al paragrafo 2 si ritengono comunque soddisfatti se il verificatore ambientale dimostra di avere un rapporto contrattuale con una persona o un’organizzazione qualificata che soddisfa tali requisiti. La persona o l’organizzazione in questione deve essere indipendente dall’organizzazione soggetta a verifica.

Art. 23 Sorveglianza dei verificatori ambientali

1. La sorveglianza delle attività di verifica e convalida svolte dai verificatori ambientali:

  1. a) nello Stato membro in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione;

  2. b) in un paese terzo, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione al verificatore ambientale per tali attività;

  3. c) in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro in cui la verifica ha luogo.

2. Almeno quattro settimane prima di ciascuna verifica in uno Stato membro il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione responsabile della sorveglianza delle sue attività le informazioni riguardanti il proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica.

3. Il verificatore ambientale informa immediatamente l’organismo di accreditamento o di abilitazione di tutte le modifiche atte a influenzare l’accreditamento o l’abilitazione o la portata degli stessi.

4. L’organismo di accreditamento o di abilitazione, a intervalli periodici non superiori a 24 mesi, provvede a garantire che il verificatore ambientale continui a rispettare i requisiti di accreditamento o di abilitazione e a controllare la qualità delle attività di verifica e convalida intraprese.

5. La sorveglianza può consistere in un audit documentale, in un controllo a campione presso le organizzazioni, in questionari, in un’analisi delle dichiarazioni ambientali o delle dichiarazioni ambientali aggiornate convalidate dal verificatore ambientale e in un’analisi dei rapporti di verifica. La sorveglianza è proporzionata alle attività svolte dal verificatore ambientale.

6. Le organizzazioni devono autorizzare gli organismi di accreditamento o di abilitazione a sorvegliare il verificatore ambientale nel corso del processo di verifica e convalida.

7. Ogni decisione dell’organismo di accreditamento o di abilitazione di revocare o sospendere l’accreditamento o l’abilitazione o di limitarne la portata può essere adottata soltanto dopo aver dato al verificatore ambientale la possibilità di essere ascoltato.

8. Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’articolo 30.

Art. 24 Requisiti supplementari per la sorveglianza dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso dallo Stato che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione

1. Il verificatore ambientale accreditato o abilitato in uno Stato membro che intenda esercitare le attività di verifica e convalida in un altro Stato membro notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione di quest’ultimo, con almeno quattro settimane di anticipo, le seguenti informazioni:

  1. a) informazioni dettagliate sul suo accreditamento o sulla sua abilitazione, le sue competenze, in particolare la conoscenza degli obblighi normativi relativi all’ambiente e della lingua ufficiale dell’altro Stato membro, ed eventualmente la composizione della sua squadra;

  2. b) i luoghi e i tempi delle attività di verifica e di convalida;

  3. c) l’indirizzo e altre informazioni per contattare l’organizzazione.

La notifica è comunicata prima dell’avvio di ogni attività di verifica o convalida.

2. L’organismo di accreditamento o di abilitazione può chiedere chiarimenti sulle conoscenze di cui dispone il verificatore sui necessari obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

3. L’organismo di accreditamento o di abilitazione può stabilire condizioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, soltanto qualora tali condizioni non pregiudichino il diritto del verificatore ambientale di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione.

4. L’organismo di accreditamento o di abilitazione non utilizza la procedura di cui al paragrafo 1 per ritardare l’arrivo del verificatore ambientale. Qualora l’organismo di accreditamento o di abilitazione non sia in grado di espletare i propri compiti in conformità dei paragrafi 2 e 3 prima della data della verifica e della convalida comunicata dal verificatore ambientale conformemente al paragrafo 1, lettera b), lo comunica al verificatore con una motivazione adeguata.

5. Gli organismi di accreditamento o di abilitazione non impongono diritti discriminatori per la notifica e la sorveglianza.

6. Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato, all’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’articolo 30.

Art. 25 Condizioni per lo svolgimento della verifica e della convalida

1. Il verificatore ambientale opera nell’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione ottenuti, sulla base di un accordo scritto con l’organizzazione. Tale accordo:

  1. a) definisce l’ambito delle attività;

  2. b) precisa le condizioni volte a permettere al verificatore ambientale di operare in maniera autonoma e professionale; e

  3. c) impegna l’organizzazione a prestare la necessaria cooperazione.

2. Il verificatore ambientale garantisce che i componenti dell’organizzazione siano definiti senza ambiguità e corrispondano all’effettiva suddivisione delle attività. La dichiarazione ambientale specifica chiaramente le diverse parti dell’organizzazione soggette a verifica o a convalida.

3. Il verificatore ambientale effettua una valutazione degli elementi di cui all’articolo 18.

4. Nell’ambito delle attività di verifica e di convalida, il verificatore esamina la documentazione, visita l’organizzazione, svolge controlli a campione e intervista il personale.

5. Prima della visita del verificatore ambientale l’organizzazione mette a sua disposizione le informazioni di base sull’organizzazione e sulle sue attività, la politica ambientale e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nell’organizzazione, informazioni dettagliate sull’analisi ambientale o sull’audit svolti, la relazione su tale analisi o audit e sulle eventuali azioni correttive adottate successivamente e la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata.

6. Il verificatore ambientale elabora per l’organizzazione una relazione scritta sull’esito della verifica, nella quale precisa:

  1. a) tutti i punti attinenti all’attività che ha svolto;

  2. b) una descrizione della conformità a tutte le prescrizioni del presente regolamento, corredata da evidenze, risultati e conclusioni;

  3. c) il confronto tra i risultati conseguiti e i traguardi fissati con le precedenti dichiarazioni ambientali e la valutazione delle prestazioni ambientali nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali da parte dell’organizzazione;

  4. d) se del caso, problemi tecnici rilevati nell’analisi ambientale, nel metodo di audit, nel sistema di gestione ambientale o in ogni altro processo pertinente.

7. In caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento, la relazione precisa inoltre:

  1. a) i risultati e le conclusioni sulla non conformità da parte dell’organizzazione e gli elementi sui quali si basano tali risultati e conclusioni;

  2. b) i punti di disaccordo con la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata, con indicazioni precise delle modifiche o delle aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata.

8. Dopo la verifica il verificatore ambientale convalida la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione e conferma che essa soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che l’esito della verifica e della convalida confermi che:

  1. a) le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione sono attendibili ed esatte e che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento; e

  2. b) nessun elemento indica che l’organizzazione non rispetta gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

9. Al momento della convalida il verificatore ambientale rilascia una dichiarazione sottoscritta di cui all’allegato VII nella quale dichiara che la verifica e la convalida si sono svolte conformemente al presente regolamento.

10. I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. Le attività di verifica o di convalida sono soggette alla sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale tali attività si svolgono. L’inizio dell’attività è comunicato all’organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui all’articolo 24, paragrafo 1.

Art. 26 Verifica e convalida delle organizzazioni di piccole dimensioni

1. Nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, il verificatore ambientale tiene conto delle caratteristiche specifiche delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui:

  1. a) canali di comunicazioni immediati;

  2. b) personale polivalente;

  3. c) formazione sul posto di lavoro;

  4. d) capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e

  5. e) documentazione limitata delle procedure.

2. Il verificatore ambientale effettua la verifica o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle organizzazioni di piccole dimensioni.

3. Il verificatore ambientale tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l’efficacia del sistema, compresa l’esistenza di procedure interne all’organizzazione che siano proporzionate all’entità e alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli operatori.

Art. 27 Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi

1. I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida per un’organizzazione ubicata in un paese terzo conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata informazioni dettagliate sul proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica o della convalida.

3. Le attività di verifica e di convalida sono soggette alla sorveglianza da parte dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale il verificatore ambientale è accreditato o abilitato. L’inizio dell’attività è comunicato a tale organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui al paragrafo 2.

Capo VI. Organismi di accreditamento e di abilitazione

Art. 28 Modalità dell’accreditamento e dell’abilitazione

1. Gli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri in base all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono designare un organismo di abilitazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, incaricato di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.

3. Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’accreditamento o l’abilitazione di persone fisiche come verificatori ambientali.

4. Gli organismi di accreditamento e di abilitazione valutano la competenza del verificatore ambientale alla luce degli elementi descritti negli articoli 20, 21 e 22 attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti.

5. L’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali è definito in base alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006. Tale ambito è delimitato in funzione della competenza del verificatore ambientale e tiene eventualmente conto dell’entità e della complessità dell’attività.

6. Gli organismi di accreditamento e di abilitazione istituiscono procedure adeguate per l’accreditamento o l’abilitazione, il diniego, la sospensione e la revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali e per la sorveglianza di questi ultimi. Tali procedure prevedono meccanismi per tener conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate, compresi gli organismi competenti e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in merito ai verificatori ambientali che presentano domanda di accreditamento e a quelli accreditati o abilitati.

7. Se la domanda di accreditamento o di abilitazione è respinta, l’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi della decisione.

8. Gli organismi di accreditamento o di abilitazione istituiscono, rivedono e aggiornano l’elenco dei verificatori ambientali e la portata del loro accreditamento o abilitazione nei rispettivi Stati membri e comunicano le modifiche apportate a tale elenco ogni mese direttamente o per il tramite delle autorità nazionali, in base alla decisione dello Stato membro interessato, alla Commissione e all’organismo competente dello Stato membro nel quale essi sono ubicati.

9. Nell’ambito delle regole e delle procedure in materia di sorveglianza delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2008, gli organismi di accreditamento e di abilitazione stilano un rapporto di sorveglianza in cui, previa consultazione del verificatore ambientale interessato, stabiliscono che:

  1. a) le attività non sono state svolte dal verificatore ambientale attività in maniera sufficientemente adeguata ad assicurare che l’organizzazione rispetti le prescrizioni del presente regolamento; o

  2. b) il verificatore ambientale ha effettuato la verifica e la convalida in violazione di una o più prescrizioni del presente regolamento.

Il rapporto è inviato all’organismo competente dello Stato membro presso il quale l’organizzazione è registrata o presenta domanda di registrazione, ed eventualmente all’organismo che ha provveduto all’accreditamento o all’abilitazione.

Art. 29 Sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione

1. Ai fini della sospensione o della revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione è necessario consultare le parti interessate, compreso il verificatore ambientale, affinché l’organismo di accreditamento o di abilitazione possa disporre delle evidenze necessarie per decidere.

2. L’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi dei provvedimenti adottati e, se del caso, del processo di discussione con la competente autorità responsabile dell’applicazione della legge.

3. L’accreditamento o l’abilitazione sono sospesi o revocati fino a quando non si ottengono garanzie sulla conformità al presente regolamento da parte dei verificatori ambientali, come opportuno, in funzione del tipo e dell’entità dell’inosservanza o della violazione degli obblighi normativi.

4. La sospensione dell’accreditamento o dell’abilitazione è revocata se l’organismo di accreditamento o di abilitazione accerta che il verificatore ambientale rispetta il presente regolamento.

Art. 30 Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione

1. È istituito un Forum costituito da tutti gli organismi di accreditamento e di abilitazione di tutti gli Stati membri, di seguito denominato «Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione», che si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.

2. Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione ha il compito di garantire l’uniformità delle procedure in materia di:

  1. a) accreditamento o abilitazione dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, comprese le procedure di diniego, sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione;

  2. b) sorveglianza delle attività svolte dai verificatori ambientali accreditati o abilitati.

3. Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione elabora documenti di orientamento su temi che rientrano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento e di abilitazione.

4. Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione adotta il proprio regolamento interno.

5. I documenti di orientamento di cui al paragrafo 3 e il regolamento interno di cui al paragrafo 4 sono trasmessi alla Commissione.

6. Se del caso, la Commissione propone documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione, affinché siano adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3. Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.

Art. 31 Valutazione inter pares degli organismi di accreditamento e di abilitazione

1. La valutazione inter pares riguardante l’accreditamento e l’abilitazione dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, che il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione ha il compito di organizzare, viene svolta a intervalli regolari, almeno ogni quattro anni, e comprende la valutazione delle norme e delle procedure di cui agli articoli 28 e 29. Tutti gli organismi di accreditamento e di abilitazione partecipano alla valutazione inter pares.

2. Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione trasmette una relazione periodica sulla valutazione inter pares alla Commissione e al comitato istituito a norma dell’articolo 49, paragrafo 1. Tale relazione è resa disponibile al pubblico dopo essere stata approvata dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione e dal comitato di cui al primo comma.

Capo VII. Norme applicabili agli stati membri

Art. 32 Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente

1. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.

2. L’assistenza comprende i seguenti elementi:

  1. a) informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

  2. b) individuazione delle competenti autorità responsabili dell’applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.

3. Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo che disponga delle competenze necessarie e delle risorse adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell’applicazione della legge rispondano almeno alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano nel loro ambito di competenza e forniscano informazioni alle organizzazioni in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte delle organizzazioni, degli obblighi normativi pertinenti.

5. Gli Stati membri garantiscono che le competenti autorità responsabili dell’applicazione della legge comunichino all’organismo competente che ha registrato l’organizzazione qualsiasi inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte delle organizzazioni registrate. La competente autorità responsabile dell’applicazione della legge informa l’organismo competente al più presto e comunque entro un mese dal momento in cui ha appreso dell’inosservanza delle disposizioni.

Art. 33 Promozione di EMAS

1. Gli Stati membri, in collaborazione con gli organismi competenti, con le autorità responsabili dell’applicazione della legge e con tutte le altre parti interessate, promuovono il sistema EMAS tenendo conto delle attività di cui agli articoli da 34 a 38.

2. A tal fine gli Stati membri possono definire una strategia di promozione da rivedere periodicamente.

Art. 34 Informazione

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare:

  1. a) il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;

  2. b) le organizzazioni riguardo al contenuto del presente regolamento.

2. Ove opportuno, gli Stati membri ricorrono a pubblicazioni professionali, stampa locale, campagne di promozione e ogni altro strumento funzionale ad aumentare la diffusione della conoscenza di EMAS. Gli Stati membri possono collaborare, in particolare, con le associazioni industriali, dei consumatori e ambientaliste, con i sindacati, con le istituzioni locali e con gli altri soggetti interessati.

Art. 35 Attività di promozione

1. Gli Stati membri svolgono attività di promozione a favore di EMAS. Tali attività possono comprendere:

  1. a) la promozione dello scambio di conoscenze e migliori pratiche per EMAS tra tutte le parti interessate;

  2. b) lo sviluppo di strumenti efficaci per la promozione di EMAS da condividere con le organizzazioni;

  3. c) l’offerta di un supporto tecnico alle organizzazioni per la definizione e la realizzazione delle rispettive attività commerciali relative ad EMAS;

  4. d) la promozione di partenariati tra organizzazioni al fine di promuovere EMAS.

2. Il logo EMAS senza un numero di registrazione può essere utilizzato dagli organismi competenti, dagli organismi di accreditamento e di abilitazione, dalle autorità nazionali e da altri soggetti interessati a fini commerciali e di promozione relativi ad EMAS. In tali casi, l’uso del logo EMAS figurante all’allegato V non indica che l’utilizzatore è registrato se così non è.

Art. 36 Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni

Gli Stati membri adottano misure adeguate a incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra l’altro, attraverso:

  1. a) l’accesso agevolato a informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze;

  2. b) l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli che ne incoraggi la partecipazione;

  3. c) la promozione di misure di assistenza tecnica.

Art. 37 Distretto e approccio per fasi

1. Gli Stati membri incoraggiano le autorità locali, in partecipazione con le associazioni industriali, le camere di commercio e le altre parti interessate, a fornire specifica assistenza a distretti di organizzazioni, perché soddisfino i requisiti per la registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6. Ciascuna organizzazione del distretto viene registrata separatamente.

2. Gli Stati membri incentivano le organizzazioni ad applicare un sistema di gestione ambientale. In particolare, essi incoraggiano un approccio per fasi che porti alla registrazione EMAS.

3. I sistemi istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 sono finalizzati a evitare costi superflui per i partecipanti, soprattutto se organizzazioni di piccole dimensioni.