Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
Testo in vigore al
Art. 40 Voli di trasferimento in uscita (Articolo 49 del codice)
1. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto unionale, su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale e successivamente trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale, si applicano i paragrafi 2 e 3.
2.
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale di partenza dell’Unione. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati imbarcati su un aeromobile presso un aeroporto internazionale dell’Unione e trasferiti in un altro aeroporto internazionale dell’Unione nel territorio dello stesso Stato membro su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale possono essere effettuati presso l’aeroporto internazionale dell’Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati.
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.
3.
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.
Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto di partenza di un volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.
Art. 41 Trasbordo su un aeromobile da turismo o d’affari (Articolo 49 del codice)
1. Qualsiasi controllo e formalità doganale applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non unionale e trasbordati, in detto aeroporto unionale, su un aeromobile da turismo o d’affari che effettua un volo intraunionale, sono effettuati all’aeroporto di arrivo dell’aeromobile di linea o del charter.
2. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto unionale su un aeromobile da turismo o d’affari che effettua un volo intraunionale per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non unionale, sono effettuati all’aeroporto di partenza dell’aeromobile di linea o del charter.
Art. 42 Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro (Articolo 49 del codice)
Le autorità doganali possono effettuare, nell’aeroporto internazionale dell’Unione presso cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:
a) provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati, in un aeroporto internazionale dell’Unione, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale;
b) imbarcati su un aeromobile in un aeroporto internazionale dell’Unione per poi essere trasbordati in un altro aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale.
Art. 43 Misure per prevenire il trasferimento illegale (Articolo 49 del codice)
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano prima che esso sia stato oggetto dei controlli;
b) alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano dopo che esso sia stato oggetto dei controlli;
c) all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato prima che esso sia stato oggetto dei controlli;
d) alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato dopo che esso sia stato oggetto dei controlli.
Art. 44 Etichetta del bagaglio (Articolo 49 del codice)
I bagagli registrati in un aeroporto dell’Unione sono contrassegnati mediante un’etichetta apposta sul bagaglio. Il modello e le caratteristiche tecniche dell’etichetta sono indicati nell’allegato 12-03.
Art. 45 Elenco degli aeroporti internazionali dell’Unione (Articolo 49 del codice)
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco degli aeroporti internazionali dell’Unione situati sul proprio territorio e informa la Commissione di ogni modifica di tale elenco.
§ 3. Bagagli trasportati via mare
Art. 46 Imbarcazioni da diporto (Articolo 49 del codice)
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone a bordo di imbarcazioni da diporto sono effettuati presso tutti i porti di scalo nell’Unione, indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dell’imbarcazione. Per «imbarcazione da diporto» si intende un’imbarcazione da diporto quale definita nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Art. 47 Traversate di trasferimento (Articolo 49 del codice)
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale sono effettuati in qualsiasi porto unionale in cui i bagagli sono imbarcati o sbarcati.
Capo 3. Conversione valutaria
Art. 48 Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari (Articolo 53 del codice)
1.
Il valore dell’euro, ove richiesto in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del codice, è fissato una volta al mese.
Il tasso di cambio da utilizzare è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del penultimo giorno del mese e si applica per tutto il mese successivo.
Tuttavia, se il tasso applicabile all’inizio del mese differisce di oltre il 5 % dal tasso fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dello stesso mese, quest’ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.
2. Quando la conversione valutaria è necessaria per una delle ragioni di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del codice, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare corrisponde al tasso fissato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo del mese di ottobre; tale tasso si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo.
3.
Gli Stati membri possono mantenere invariato il valore in moneta nazionale dell’importo determinato in euro se, al momento dell’adeguamento annuale, la conversione del suddetto importo porta a una modifica del valore in moneta nazionale inferiore al 5 %.
Gli Stati membri possono arrotondare per eccesso o per difetto al decimale più prossimo l’importo ottenuto da tale conversione.
Titolo II. Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci
Capo 1. Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci
Sezione 1. Gestione dei contingenti tariffari
Art. 49 Norme generali relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari (Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
1. I contingenti tariffari aperti in conformità della normativa dell’Unione, con riferimento al metodo di gestione di cui al presente articolo e agli articoli da 50 a 54 del presente regolamento, sono gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica.
2. Ciascun contingente tariffario è identificato nella normativa dell’Unione con un numero d’ordine che ne facilita la gestione.
3. Ai fini della presente sezione, le dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate dalle autorità doganali il 1o, 2 o 3 gennaio sono considerate accettate il 3 gennaio dello stesso anno. Tuttavia, se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l’accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio dello stesso anno.
4. Ai fini della presente sezione, per «giorni lavorativi» si intendono giorni che non sono giorni festivi per le istituzioni dell’Unione a Bruxelles.
Art. 50 Responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri per la gestione uniforme dei contingenti tariffari (Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
1. Le autorità doganali esaminano se la domanda di beneficiare di un contingente tariffario presentata dal dichiarante in una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia valida in conformità della legislazione dell’Unione relativa all’apertura del contingente tariffario.
2. Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente una domanda valida presentata dal dichiarante per beneficiare di un contingente tariffario è accettata e tutti i documenti giustificativi richiesti per la concessione del contingente tariffario sono stati forniti alle autorità doganali, le autorità doganali trasmettono senza indugio la domanda alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione doganale e l’importo esatto per il quale è presentata la domanda.
Art. 51 Assegnazione di quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari (Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
1. La Commissione procede alle assegnazioni nei giorni lavorativi. La Commissione può tuttavia decidere di non assegnare quantitativi in un dato giorno lavorativo a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.
2.
I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari non possono essere assegnati prima del secondo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione della dichiarazione in dogana in cui il dichiarante ha presentato la richiesta di beneficiare del contingente tariffario.
Ogni assegnazione da parte della Commissione tiene conto di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che non hanno ricevuto risposta, basate su dichiarazioni doganali accettate fino al secondo giorno lavorativo precedente il giorno dell’assegnazione e che le autorità doganali hanno trasmesso al sistema di cui all’articolo 54 del presente regolamento.
3. Per ciascun contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi sulla base delle richieste di beneficiare di tale contingente tariffario da essa ricevute, secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta.
4. Se in un giorno di assegnazione la somma dei quantitativi di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che si riferiscono a dichiarazioni accettate alla stessa data è superiore al saldo disponibile del contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi relativi a tali richieste proporzionalmente alle quantità richieste.
5. All’apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non assegna quantitativi nell’ambito di tale contingente tariffario prima dell’undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell’atto dell’Unione che ha istituito il contingente tariffario.
Art. 52 Annullamento di domande e restituzione ai contingenti tariffari dei quantitativi assegnati non utilizzati (Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
1. Le autorità doganali restituiscono immediatamente al sistema elettronico di cui all’articolo 54 del presente regolamento ogni quantitativo erroneamente assegnato. Tuttavia, l’obbligo di restituzione non si applica quando un’assegnazione errata che rappresenta un debito doganale di importo inferiore a 10 EUR viene scoperta dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario in questione.
2.
Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana relativa a merci che sono oggetto di una richiesta di beneficiare di un contingente tariffario prima che la Commissione abbia assegnato il quantitativo richiesto, le suddette autorità annullano l’intera richiesta di beneficiare del contingente tariffario.
Se la Commissione ha già assegnato il quantitativo richiesto sulla base di una dichiarazione in dogana invalidata, l’autorità doganale restituisce immediatamente il quantitativo assegnato al sistema elettronico di cui all’articolo 54 del presente regolamento.
Art. 53 Situazione critica dei contingenti tariffari (Articolo 56, paragrafo 4, del codice)
1. Ai sensi dell’articolo 153 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 un contingente tariffario è considerato critico quando il 90 % del suo volume totale è stato utilizzato.
2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:
a) quando sia aperto per meno di tre mesi;
b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);
c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l’ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.
3. Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell’applicazione di una misura di salvaguardia o di una misura derivante da una sospensione delle concessioni di cui al regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8 è considerato critico quando il 90 % del volume totale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o no nel corso dei due anni precedenti.
Art. 54 Sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti tariffari (Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 4, del codice)
1. Per la gestione dei contingenti tariffari è utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice che consente di effettuare le seguenti operazioni:
a) lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione con riguardo alle richieste di beneficiare di contingenti tariffari, alle restituzioni ai contingenti tariffari, alla situazione dei contingenti tariffari e all’archiviazione di tali informazioni;
b) la gestione da parte della Commissione delle richieste di beneficiare di contingenti tariffari e delle restituzioni a tali contingenti;
c) lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione in materia di assegnazione dei quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari e archiviazione di tali informazioni;
d) la registrazione di ogni ulteriore evento o atto che possa incidere sui prelievi originari da o sulle restituzioni verso i contingenti tariffari o sulla loro assegnazione.
2. La Commissione rende accessibili tramite tale sistema le informazioni relative ai risultati delle assegnazioni.
Sezione 2. Sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci
Art. 55 Norme generali sulla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci (Articolo 56, paragrafo 5, del codice)
1.
Se la Commissione stabilisce l’obbligo per talune merci di essere sottoposte a sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica o al momento dell’esportazione, essa comunica alle autorità doganali i codici NC di tali merci e i dati necessari ai fini della sorveglianza, e ciò in tempo utile prima che l’obbligo in materia di sorveglianza diventi applicabile.
A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.
2.
Se l’immissione in libera pratica o l’esportazione sono soggette a una sorveglianza, le autorità doganali forniscono alla Commissione i dati relativi alle dichiarazioni doganali per il regime in questione almeno una volta alla settimana.
Se le merci sono svincolate a norma dell’articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali trasmettono senza indugio i dati alla Commissione.
3. La Commissione comunica i dati di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità doganali, solo in forma aggregata.
3 bis. La Commissione concede agli utenti autorizzati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, l'accesso ai dati non aggregati forniti dalle autorità doganali dello Stato membro che ne ha fatto richiesta e ai dati aggregati a livello unionale.
3 ter. In deroga al paragrafo 3 bis, la Commissione concede alle autorità competenti degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati qualora un atto dell'Unione preveda tale accesso.
4. Se le merci sono vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all’articolo 166 del codice o di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’articolo 182 del codice e i dati richiesti dalla Commissione non erano disponibili al momento in cui le merci sono state svincolate conformemente all’articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali forniscono alla Commissione senza indugio tali informazioni dopo aver ricevuto la dichiarazione complementare presentata a norma dell’articolo 167 del codice.
5.
Nei casi in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero a norma dell’articolo 167, paragrafo 3, del codice, o la dichiarazione complementare è presentata o resa disponibile in conformità all’articolo 225 del presente regolamento, il titolare dell’autorizzazione trasmette alle autorità doganali almeno una volta al mese i dati richiesti dalla Commissione o le autorità doganali raccolgono tali dati dal sistema del dichiarante.
Le autorità doganali inseriscono senza indugio i dati nel sistema elettronico di cui all’articolo 56 del presente regolamento.
6.
In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica:
a) l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione10;
b) l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
Art. 56 Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci (Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)
1. Per la sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l’archiviazione delle informazioni seguenti:
a) dati di sorveglianza sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci;
b) informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci.
2. La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l’archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.
Capo 2. Origine delle merci
Sezione 1. Prova dell’origine non preferenziale
Art. 57 Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali (Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)
1.
Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d’importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.
I riferimenti contenuti in regimi speciali d'importazione non preferenziali a certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono considerati riferimenti ai certificati di origine di cui al presente articolo.
2.
I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d’importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l’origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell’articolo 60 del codice.
Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.
3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l’esportazione nel paese terzo di origine.
4.
In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l’esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell’esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.
Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.
Art. 58 Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d’importazione non preferenziali (Articolo 61 del codice)
1.
Qualora i regimi speciali d’importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l’utilizzo del certificato di origine di cui all’articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all’attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d’importazione in causa.
Ai fini dell’attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:
a) il nome e l’indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
b) il nome e l’indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all’articolo 59 del presente regolamento.
La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.
2. Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell’Unione negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale.
Art. 59 Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali (Articolo 61 del codice)
1. Il controllo dei certificati di origine di cui all’articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).
2.
Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l’autenticità di un certificato di origine o l’esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l’origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell’articolo 60 del codice, o entrambe le cose.
A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.
Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.
3.
L’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.
Se non è data risposta entro sei mesi dall’invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale per i prodotti in questione.
Sezione 2. Origine preferenziale
Art. 60
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.