Sez. U, Sentenza n. 6059 del 13/03/2009 (Rv. 608350 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Nuova disciplina prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Domicilio eletto presso il difensore di fiducia - Notificazione dell'avviso di deposito della sentenza - Consegna di copia anche per il magistrato incolpato - Necessità - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, secondo la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 ottobre 2006, n. 269, è rituale, e quindi idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Sezione disciplinare nei confronti del magistrato incolpato che abbia eletto domicilio presso il difensore, quando la stessa sia eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al difensore, in quanto la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 54, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)