diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 6124 del 14/03/2018 (Rv. 648417 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | – Locazione ad uso diverso dall'abitazione – Nullità del patto di maggiorazione del canone – Insorgenza del diritto a non erogare somme eccedenti – Conseguenza.
Stato
decisa il 2018-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648417-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 della l. n. 392 del 1978 ma veri e propri aumenti del canone deve ritenersi nulla ex art. 79, comma 1, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunziare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. Il diritto del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto (corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti c.d. Istat, se previsti) sorge nel momento della conclusione del contratto, persiste durante l'intero corso del rapporto e può essere fatto valere, in virtù di espressa disposizione di legge, dopo la riconsegna dell'immobile, entro il termine di decadenza di sei mesi.

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)